La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23113 dell’11 ottobre 2013, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, esercente l’attività di medico chirurgo, che aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di una somma a titolo di Irap.
Il ricorrente sosteneva che la sua attività professionale si svolgeva sostanzialmente in favore di un solo committente principale, senza disporre in alcun modo di capitale e lavoro, così da doversi ritenere insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
Nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale era stato rilevato che il reddito percepito dal contribuente era così elevato da poter essere giustificato soltanto dalla presenza di una complessa attività autonoma, con utilizzo di grandi mezzi e di personale adeguato. Inoltre, doveva ritenersi rilevante la circostanza che il contribuente aveva fatto uso, quale mezzo necessario di trasporto dalla casa di abitazione alla clinica convenzionata nella quale svolgeva la propria attività, di un veicolo di produzione straniera e dall’elevato costo.
La Suprema Corte ha dato ragione al contribuente, cassando la pronuncia della CTR, sulla base della considerazione che quest’ultima non aveva fatto corretto uso dei principi in materia di Irap, deducendo l’esistenza dell’autonoma organizzazione soltanto dall’entità del reddito conseguito, che di per sè non è indice di assoggettamento ad Irap, e dall’automobile utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza prendere, peraltro, nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi (come i compensi a terzi di importo limitato, rispetto al reddito complessivo).
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.