Con Risoluzione 10 luglio 2009, n. 179, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è applicabile anche ai Presidi Ospedalieri la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle società dettata dall’art. 6, D.P.R. n. 601/1973 nei confronti di enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza.
Tale applicazione analogica è possibile, in quanto i Presidi Ospedalieri U.S.L. assumono un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica, svolgendo sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale.
Fonte: www.seac.it
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