Con Ordinanza 9 ottobre 2009, n. 21528, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti.
Secondo i giudici, infatti, se il tributo non è dovuto sin dall’origine, i 48 mesi necessari per richiedere il rimborso delle somme iniziano a decorrere dal momento della corresponsione degli acconti.
Fonte: www.seac.it
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