Nella Risoluzione n. 81 del 27 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze di interpello, in particolare di quelle presentate agli uffici dell’Amministrazione finanziaria in data 3 luglio 2012 da società in perdita sistematica, soggette alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011.
Le istanze di interpello in questione sono quelle presentate dalle società che possono richiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato la propria Circolare del 14 giugno 2010 nella quale veniva chiarito che le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva, per poter essere qualificate come preventive, devono essere presentate in tempo utile, ovvero almeno novanta giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Una questione specifica si è posta quest’anno riguardo al termine di presentazione di tali istanze. I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, infatti, potranno presentare la dichiarazione dei redditi entro il 1° ottobre 2012, in quanto il termine ordinario del 30 settembre coincide con una domenica. Il dubbio che è sorto è se il termine suddetto dei novanta giorni vada calcolato facendo riferimento alla data del 30 settembre 2012 o del 1° ottobre 2012.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il termine di presentazione delle istanze di interpello in questione dovrà essere calcolato facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012.
Quindi, le istanze di interpello presentate il 3 luglio 2012 devono essere considerate valide. Qualora le istanze siano già state dichiarate inammissibili, l’Amministrazione dovrà revocare il proprio precedente parere e rispondere al contribuente entro il termine ordinario.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.