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Novità Irpef - Ires
22 Dicembre 2012

Istanze di rimborso della maggiore imposta dei redditi versata a seguito della mancata deduzione dell’Irap delle spese per il personale: approvato il modello e le relative istruzioni.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012, è stato approvato il modello, e le relative istruzioni, da utilizzare per presentare l’istanza di rimborso della maggiore Irpef e della maggiore Ires versata, in caso di mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato.

Il modello, come specificato nel Provvedimento, è composto dal frontespizio e dal quadro RI nel quale devono essere indicati i dati utili per la determinazione del rimborso, con riferimento a ciascun periodo d’imposta.

L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati ad Entratel o a Fisconline oppure tramite i soggetti intermediari abilitati.

Nel Provvedimento è stato precisato che la trasmissione telematica del modello può essere effettuata anche utilizzando il software denominato “RimborsoIrapSpesePersonale”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 gennaio 2013.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono comunque consegnare ai soggetti interessati un esemplare cartaceo dell’istanza di rimborso trasmessa, oltre ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento dell’istanza e che fornisce la prova dell’avvenuta presentazione della medesima. L’istanza deve essere sottoscritta sia dal soggetto incaricato della trasmissione telematica sia dal soggetto interessato e deve essere conservata da quest’ultimo.

In allegato al Provvedimento, è inserito un programma, con giorni ed orari di attivazione del sistema telematico che consente l’invio delle istanze, in riferimento a ciascuna area geografica. L’area rilevante è quella nella quale si trova il domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il termine per presentare l’istanza di rimborso è, in generale, di 48 mesi dalla data del versamento. Se il termine di 48 mesi cade entro il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che consente l’invio dell’istanza, il termine sarà di 60 giorni dalla data di attivazione suddetta.

L’emanazione del Provvedimento si è resa necessaria dal momento che il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti.

La normativa ha introdotto, in particolare, la possibilità di far valere la deduzione in questione anche per i periodi d’imposta precedenti e, quindi, la possibilità di richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate in tali periodi d’imposta, a seguito della mancata deduzione dell’Irap.

Il criterio di soddisfacimento delle istanze di rimborso sarà quello di dare preferenza alle richieste che si riferiscono a periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, verranno preliminarmente soddisfatte le istanze presentate prima delle altre.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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