Con Sentenza n. 226, depositata il 5 novembre 2008, la CTP di Salerno ha affermato che le incongruenze risultanti dall’applicazione degli studi di settore non sono sufficienti a giustificare l’accertamento induttivo.
Secondo i giudici, ai fini dell’accertamento, lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato non può essere rilevato solo dall’applicazione degli studi, ma deve essere supportato anche da altri indizi, considerato che i dati rilevabili dagli studi non bastano a rendere gravi, precise e concordanti le presunzioni sulle quali deve basarsi l’accertamento stesso.
Fonte: www.seac.it
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