Con Sentenza 29 gennaio 2008, n. 1915, la Corte di Cassazione ha riconosciuto valido l’accertamento induttivo nei confronti dell’amministratore di una società, anche se lui stesso dichiara di non essere stato retribuito per quell’incarico.
Secondo la Cassazione, pertanto, non è sufficiente un’autodichiarazione dell’amministratore attestante la mancanza di compensi ricevuti; per sollevare lo stesso dal pagamento delle imposte, è richiesta la presentazione di elementi oggettivi di prova quali, ad esempio, copia autentica del bilancio consuntivo approvato a fine esercizio.
Fonte: www.seac.it
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