Nell’Ordinanza n. 15580 del 14 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente nel quale si sosteneva l’illegittimità di un accertamento con metodo analitico induttivo, effettuato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una ditta individuale che svolge attività di ristorazione (in particolare, pizzeria ristorante), sulla base della discordanza tra la quantità della farina utilizzata per produrre la pizza e la quantità di coperti dichiarati.
In particolare, il contribuente aveva contestato che l’accertamento in questione fosse stato eseguito senza considerare che una parte della farina può essere utilizzata per la preparazione di altri cibi comunemente preparati nell’attività oggetto di controllo, come fritti, creme, primi piatti, pasta fatta in casa e crepes.
La Suprema Corte ha riconosciuto come inammissibili le censure proposte avverso la sentenza impugnata in quanto non specifiche. Inoltre, le censure mosse dal contribuente sarebbero state prive di una precisa indicazione di carenze o lacune delle argomentazioni sulle quali si è basata la decisione impugnata. Sulla base di tale considerazioni procedurali, la Corte di Cassazione è giunta a confermare la decisione della Commissione Tributaria Regionale, riconoscendo come valido indice per gli accertamenti del Fisco la quantità di materia prima usata dai piccoli artigiani e commercianti (in questo caso la farina).
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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