La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, ha affermato nuovamente che, sulla base del complesso normativo in materia di deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti, risulta indispensabile a tal fine l’indicazione, in ciascuna scheda carburante, di tutti gli elementi previsti dalla normativa medesima.
L’adempimento in questione non ammette alcun equipollente ed è richiesto a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa contribuente.
La Suprema Corte ha riconosciuto espressamente la natura essenziale di tutti gli elementi richiesti dalla normativa in materia. Solo se completa ogni scheda carburante potrà rappresentare un costo deducibile, allo stesso modo e con gli stessi effetti di una fattura. Solo una scheda carburante completa potrà consentire, infatti, una pronta verifica documentale della riferibilità del costo ad un automezzo di pertinenza del contribuente, anche riguardo ai quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo dell’automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza.
Ancora, la correlazione posta dal legislatore tra il complessivo contenuto della scheda carburante e la fattura esclude l’utilizzabilità giuridica di qualsiasi elemento equipollente. Nulla può fare il contribuente, quindi, per sanare eventuali mancanze; non può neanche invocare il numero di schede ulteriori compilate correttamente, come era stato fatto nel caso sottoposto all’esame della Corte.
La finalità di documentare l’effettività del costo sostenuto, infine, può essere perseguita solo con la corretta compilazione, in ogni sua parte ed elemento, della scheda, allo stesso modo che per la fattura che deve contenere in sé sola tutti gli elementi probatori dell’operazione effettuata.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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