Con Sentenza 1 giugno 2009, n. 12777, la Corte di Cassazione ha statuito che l’avvocato legittimamente può imputare i compensi derivanti dall’attività di arbitro all’associazione professionale, in quanto l’attività medesima rientra tra le tipiche della sua professione.
Si noti che tale possibilità è consentita esclusivamente qualora nell’atto costitutivo dell’associazione sia previsto un obbligo in tal senso.
Graverà sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare un intento elusivo sotteso alla condotta sopra descritta.
Fonte: www.seac.it
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