Con Sentenza 11 maggio 2010, n. 11423, la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità di una rettifica del reddito di impresa da parte dell’Amministrazione Finanziaria, qualora effettuata in via induttiva sulla mera base della mancata risposta al questionario.
Nella vicenda in questione, una società aveva omesso di rispondere ad un questionario inviatogli dall’Ufficio, e di conseguenza l’Amministrazione Finanziaria aveva provveduto a recuperare a tassazione i costi per i quali non aveva potuto verificare l’attinenza della produzione del reddito.
La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la mancata risposta del contribuente “non legittima, di per sé sola, una rettifica del reddito di impresa in via induttiva“.
Fonte: www.seac.it
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