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Novità Irpef - Ires
3 Dicembre 2011

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale: l’Agenzia delle Entrate individua il corretto trattamento tributario dei proventi.

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Nella Risoluzione n. 113 del 29 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata riguardo ad un interpello che era stato presentato dal Consiglio Nazionale Forense in relazione al trattamento tributario, ai fini Ires ed Iva, da applicare all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali. In particolare, la richiesta di chiarimenti riguardava l’attività degli organismi di mediazione istituiti dai singoli Consigli degli Ordini degli Avvocati, sia quali dipartimenti degli stessi Consigli, sia quali enti autonomi rispetto ai singoli Consigli.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto nell’attività di mediazione un’attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale relative a diritti disponibili.

Quindi, dal punto di vista fiscale, l’attività di mediazione in questione deve qualificarsi, sia ai fini dell’imposizione diretta che ai fini dell’Iva, come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi. Tale inquadramento fiscale, secondo quanto precisato dall’Agenzia, vale anche nell’ipotesi di mediazione posta in essere dai Consigli degli Ordini degli Avvocati mediante l’istituzione di appositi organismi di mediazione, sia quali articolazioni interne degli stessi Consigli, sia quali enti autonomi rispetto ai singoli Consigli.

E’ stato espressamente escluso che l’attività in questione possa essere ricondotta tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico, che sono tipicamente svolte dai Consigli degli Ordini degli Avvocati, come la tenuta dell’albo degli Avvocati e del registro dei Praticanti o la gestione dei procedimenti disciplinari.

L’Agenzia delle Entrate è giunta, quindi, alla conclusione che i contributi erogati agli organismi di mediazione dai singoli Consigli degli Ordini o da altri enti pubblici, agli effetti dell’Ires, concorrono, quali componenti positivi, alla determinazione del reddito d’impresa.

Ciò, invece, non vale per le somme destinate dal Consiglio dell’Ordine all’attività di mediazione svolta dall’organismo istituito quale proprio dipartimento. In questo caso, si tratta di semplici movimentazioni di denaro nell’ambito dello stesso soggetto, con rilevanza esclusivamente sotto il profilo patrimoniale, come apporto di capitale ad un’attività d’impresa da parte del titolare della stessa impresa.

L’Agenzia ha, in tale sede, ricordato che, per l’attività di mediazione svolta mediante organismi istituiti quali dipartimenti interni dei Consigli degli Ordini, deve essere sempre tenuta una contabilità separata.

Ai fini Iva, l’Agenzia ha affermato che l’individuazione del trattamento tributario dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione non può essere effettuata in via generale. E’ necessario, infatti, esaminare caso per caso i singoli rapporti giuridici che sussistono tra il soggetto erogante e l’organismo di mediazione, così da verificare la ricorrenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’Iva.  

Inoltre, sia nel caso in cui gli organismi di mediazione siano istituiti come dipartimenti interni dei Consigli degli Ordini, sia che si tratti di enti autonomi rispetto ai Consigli degli Ordini, i proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività concorrono alla determinazione del reddito complessivo secondo le disposizioni ordinarie in materia di reddito d’impresa. Questi redditi saranno imputabili, nella prima ipotesi, in capo al Consiglio dell’Ordine del quale l’organismo di mediazione costituisce dipartimento, e, nella seconda ipotesi, in capo all’organismo di mediazione istituito come ente autonomo.

Infine, ai fini Iva, gli importi versati dalle parti agli organismi di mediazione, sia nella prima, che nella seconda ipotesi, costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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