NULL
Novità Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Minusvalenze PEX: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 9 novembre 2006, n. 128, ha precisato che, in presenza di svalutazioni effettuate nel biennio 2002-2003 volontariamente riprese a tassazione, le minusvalenze relative a partecipazioni con requisiti pex realizzate nel periodo 2004 e 2005 rimangono indeducibili e non opera la disposizione transitoria che stabilisce la possibilità di continuare a dedurle.

Inoltre svalutazioni e minusvalenze continuano a rimanere indeducibili per un importo pari ai dividendi esteri percepiti in regime madre-figlia, secondo quanto previsto dal comma 5, art. 96, TUIR.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto