Con la Risoluzione n. 93 del 24 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione relativa alle modalità di determinazione del rimborso spettante ai contribuenti che hanno subito il prelievo IRPEF sull’intera pensione integrativa percepita, e non sull’87,5 % della stessa (riduzione del 12,5 % della base imponibile), così come previsto dall’art. 48 bis, comma 1, lettera d), del Tuir, vigente fino al 31 dicembre 2000.
L’Agenzia ha precisato che le maggiore imposte versate dal contribuente assumono la natura di indebito e, quindi, deve riconoscersi il diritto al rimborso secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, qualora non sia più possibile per il contribuente presentare una dichiarazione correttiva con esito favorevole, essendo decorso il relativo termine di legge.
L’ufficio destinatario dell’istanza di rimborso deve provvedere ad una nuova liquidazione delle dichiarazioni relative agli anni in cui le ritenute sono state operate in misura superiore a quella dovuta. Il rimborso effettivamente spettante, infatti, deve essere calcolato sulla base di tutto il maggior prelievo subito dal contribuente. Nella nuova liquidazione il reddito originariamente dichiarato dovrà essere opportunamente ridotto della quota di pensione integrativa oggetto di detassazione.
La formulazione letterale dell’istanza di rimborso del contribuente non assume alcuna rilevanza.
Inoltre, la mancata presentazione della dichiarazione non impedisce di per sé l’esercizio del diritto al rimborso, purché il contribuente rientri in una delle ipotesi di esonero dall’obbligo dichiarativo previste dall’art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il termine di quarantotto mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso inizia a decorrere, in ogni caso, dalla scadenza del termine previsto in via ordinaria per il pagamento a saldo delle imposte relative all’anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.
Articolo pubblicato in data 4 ottobre 2010.
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