Con la Circolare n. 14 del 14 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli adempimenti che devono essere osservati da quei soggetti che prestano assistenza fiscale riguardo ai modelli 730 (sostituti d’imposta, Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, professionisti abilitati).
Riguardo ai sostituti d’imposta, l’Agenzia ha precisato che tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale o dai professionisti abilitati. E’ l’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione, in via telematica, il risultato contabile delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta. A tal fine, è necessario che quest’ultimi trasmettano all’Agenzia la comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 (newsletter Misterfisco del 7 marzo 2011) entro il 31 marzo. L’Agenzia ha anche ricordato che la comunicazione in questione, dal momento che in essa devono essere indicati alcuni nuovi dati per l’individuazione del sostituto d’imposta, deve essere presentata anche da coloro che già avevano, negli anni passati, partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4.
Riguardo ai professionisti che intendono prestare assistenza fiscale per i modelli 730, questi devono effettuare un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale. La Direzione regionale verifica che sussistano tutti i requisiti richiesti. Se così è, il professionista viene iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni. Per prestare l’assistenza fiscale nel corso del 2011, è necessario che il professionista sia iscritto nell’elenco in questione almeno dal 30 giugno 2011.
E’ richiesta obbligatoriamente una copertura assicurativa della responsabilità civile per gli eventuali danni causati dal professionista in relazione alla prestazione dell’assistenza fiscale.
Inoltre, viene precisato che nel caso nel quale il professionista faccia parte di un’associazione professionale, nella comunicazione suddetta dovranno essere indicati anche i dati dell’associazione medesima. La trasmissione telematica delle dichiarazioni potrà essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione alla quale appartiene, e non da altro professionista della stessa associazione, anche se abilitato.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono, inoltre, fornite delle indicazioni riguardo ai compensi dovuti per l’assistenza fiscale in questo ambito. Viene, a tal proposito, precisato che il contribuente che presenta una dichiarazione 730 correttamente compilata in tutti i campi rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a versare alcun corrispettivo al Caf o al professionista. Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente solo per altre attività, come nel caso nel quale debba essere calcolato il rimborso relativo alle somme erogate a titolo di incremento di produttività negli anni 2008 e 2009 che siano state assoggettate a tassazione ordinaria.
Il modello 730 deve essere presentato dai contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale dei sostituti d’imposta entro il mese di aprile 2011. La presentazione può avvenire anche mediante trasmissione in formato elettronico qualora il sostituto d’imposta abbia provveduto, a tal fine, ad istituire un apposito sito Internet ed a dotare i lavoratori di utenza e password personali.
Non è necessario che il contribuente fornisca al sostituto la documentazione relativa ai dati dichiarati. Deve solo conservarla fino al 31 dicembre 2015 e, eventualmente, se richiesto, presentarla all’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato, invece, deve presentare il modello 730 entro il mese di maggio 2011. In questo caso il contribuente deve presentare anche la documentazione così da permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle varie regole (relative agli oneri detraibili e deducibili, ai crediti d’imposta e così via).
Ulteriori indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle particolari tipologie di modelli 730 (la dichiarazione congiunta e la dichiarazione “730-integrativo”) e riguardo all’ipotesi nella quale debba essere richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate a seguito di assoggettamento ad imposizione ordinaria, invece che ad imposta sostitutiva, delle somme erogate a titolo di incremento della produttività per gli anni 2008 e 2009.
Vengono, inoltre, precisati gli adempimenti ai quali sono tenuti i sostituti, i Caf ed i professionisti in fase di elaborazione dei modelli 730 e, successivamente, in relazione agli esiti ed alla trasmissione dei modelli medesimi. Sono fornite delle indicazioni, altresì, riguardo ai risultati contabili risultanti dai modelli 730-4 ed ai conguagli.
Infine, l’Agenzia delle Entrate non trascura di illustrare delle situazioni particolari, come quella della cessazione del rapporto di lavoro e di assenza di retribuzione o quella del decesso del contribuente o ancora quella di sospensione degli adempimenti fiscali in caso di eventi eccezionali.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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