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Novità Irpef - Ires
31 Luglio 2010

Nuova ritenuta alla fonte del 10 % sui bonifici effettuati dai contribuenti che beneficiano delle agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico. Istruzioni operative fornite dell’Agenzia delle Ent

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Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate si è occupata più approfonditamente della ritenuta del 10 % operata dal 1º luglio 2010, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, dalle Banche e dalle Poste Italiane all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha già, con provvedimento del 30 giugno 2010, stabilito che la ritenuta in questione dovrà essere effettuata sui pagamenti disposti, tramite bonifici, per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d’imposta del 36 %) e per spese per interventi di risparmio energetico (detrazione d’imposta del 55 %).

La base imponibile su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva. Nella Risoluzione si è rilevato che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta, però, non conosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico. Per esigenze di semplificazione e di economicità, nonchè per evitare errori, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in questo ambito, l’Iva dovrà essere applicata con l’aliquota più elevata: la ritenuta d’acconto del 10 % dovrà, quindi, essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20 %.

Nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l’applicazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (per esempio, in caso di condomini che, nella qualità di sostituti d’imposta, devono operare la ritenuta d’acconto del 4 % sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere e servizi), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10 % prevista dal D.L. n. 78/2010 (prevalenza della disciplina speciale).

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, specificato che, in questa prima fase di applicazione della disposizione, sussistono le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni nelle ipotesi di violazioni nell’applicazione della normativa in questione (art. 10, comma 3, Statuto del contribuente). 

 

 

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