Nella Circolare n. 24 del 31 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni operative riguardo all’applicazione della nuova disciplina dell’accertamento sintetico del reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche.
Il nuovo sistema di accertamento riguarda i redditi dichiarati per il 2009 e per gli anni successivi. Il previgente sistema normativo mantiene la sua efficacia, invece, per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.
Nelle premesse della Circolare, sono messe in evidenza le principali novità introdotte con la normativa più recente:
– la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con reddito del medesimo periodo d’imposta, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, compresi i redditi esenti o comunque esclusi per legge dalla formazione della base imponibile;
– la presunzione, con pari efficacia della prima, basata sul contenuto induttivo di alcuni elementi indicativi della capacità contributiva, individuato, con Decreto del Ministro dell’Economia, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, ferma restando la possibilità di fornire prova contraria da parte del contribuente;
– la determinazione sintetica del reddito è comunque consentita soltanto quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato in via presuntiva e quello dichiarato è pari almeno al 20 % (ossia almeno ad un quinto). Prima lo scostamento necessario era di almeno un quarto. Lo scostamento, inoltre, può verificarsi anche per un solo periodo d’imposta, e non più, come era previsto prima, per almeno un biennio;
– il contribuente può fornire elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa attribuitagli, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, procedimento che deve essere necessariamente avviato;
– dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili soltanto gli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta.
Le spese attribuibili ai contribuenti sono state distinte in quattro categorie:
– le spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria (le “spese certe”);
– le spese di ammontare determinato dall’applicazione a elementi presenti nell’Anagrafe Tributaria o, comunque, disponibili (es: potenza delle autovetture, lunghezza delle barche, ecc.), di valori medi rilevati dai dati Istat o da analisi di operatori appartenenti ai settori di riferimento (le “spese per elementi certi”);
– le spese per beni e servizi di uso corrente, di ammontare pari alla spesa media, risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di famiglie, differenziate per composizione e area geografica di appartenenza (le “spese Istat”);
– le quote di spesa, sostenute nell’anno preso in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli.
Riguardo, in particolare, agli indirizzi operativi che devono essere seguiti nella gestione del nuovo strumento di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ne ha indicati sei:
– la determinazione del lifestage (stile di vita), sulla base della corretta tipologia familiare;
– l’individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del reddito complessivo accertabile (“spese certe”, “spese per elementi certi”, quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta, quota del risparmio formatasi nell’anno, quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese Istat” relative alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza);
– l’individuazione delle spese dei familiari a carico. Infatti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, si considerano sostenute dal contribuente anche le spese relative a beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico;
– la ripartizione della spesa media Istat della famiglia. Le “spese Istat”, infatti, sono riferite all’intero nucleo familiare, mentre l’imposizione tributaria è personale. Quindi, è necessario applicare un equo criterio per l’attribuzione ai singoli membri della famiglia.
– il calcolo dello scostamento tra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato;
– le macro categorie di spese: le spese per abitazioni (eventuale spese per fitto figurativo, le spese per mutui e canoni di locazione, le spese per acqua e condominio e per manutenzione ordinaria, le spese per elettrodomestici ed arredi e per altri beni e servizi per la casa, le spese per combustibile ed energia e per le comunicazioni, le spese per intermediazione immobiliare, le spese per collaboratori domestici); le spese per medicinali e visite mediche; le spese per trasporti (autoveicoli e motoveicoli, natanti ed imbarcazioni, aeromobili); le spese per l’istruzione; le spese per tempo libero, cultura e giochi; le spese per altri beni e servizi (assicurazioni danni, infortuni e malattie, contributi previdenziali obbligatori, spese per alberghi, pensioni e viaggi organizzati, assegni periodici corrisposti al coniuge); le spese per incrementi patrimoniali.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.