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Novità Irpef - Ires
11 Giugno 2011

Obbligo della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi: e’ a carico dell’organo di controllo che ha sottoscritto la relazione di revisione, anche se diverso da quello in carica.

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Nella Risoluzione n. 62 dell’8 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla firma della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia ha, in tale sede, affermato che, in caso di cambiamento degli organi di controllo, sono obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che hanno sottoscritto la relazione di revisione, e non i soggetti incaricati del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiarazione.

Lo stesso discorso vale per la sottoscrizione del modello Unico degli enti non commerciali e della dichiarazione Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno effettuato la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio riguardo al bilancio.
Per questi soggetti, la normativa (articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997) prevede una sanzione del 30 % dei compensi, se dalle omissioni presenti nella relazione di revisione derivano delle infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini Irap. Questa sanzione deve evidentemente essere applicata al controllore contabile che ha redatto e sottoscritto la relazione di revisione viziata, e non all’organo in carica al momento della presentazione della dichiarazione, se diverso dal primo.

La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, ma anche in via generale, è, quindi, che il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta, anche se cessato dal suo incarico, dovrà sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed Irap, riferita al medesimo anno d’imposta.

     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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