Con la Sentenza n. 9867 del 5 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di mancato versamento delle ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente.
Secondo la Suprema Corte, in presenza dell’obbligo di effettuare la ritenuta (diretta, in sé, ad agevolare non solo la riscossione, ma anche l’accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l’intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, che concorrono a formare la base imponibile sulla quale sarà calcolata l’imposta dovuta.
Quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore deve ovviare dichiarando i proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.
Il contribuente, quindi, non è esonerato da ogni obbligo fiscale, sulla base della sola circostanza che vi è un obbligo primario del sostituto d’imposta.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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