L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3 del 4 gennaio 2011, si è occupata ancora una volta delle modalità di applicazione della disposizione del Decreto Legge n. 78 del 2010 che prevede la ritenuta d’acconto del 10 % sui bonifici effettuati per spese di interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica da parte di contribuenti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali, rispettivamente, del 36 e del 55 %.
L’Agenzia ha specificato che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 % sono compresi gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in favore dei Comuni. Con riferimento ad essi, prima di tutto, i pagamenti, per evitare che i Comuni subiscano l’applicazione della ritenuta, possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.
Qualora gli oneri vengano comunque versati tramite bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione in capo al contribuente, per evitare l’applicazione della ritenuta, nella motivazione del bonifico deve essere indicato il Comune come soggetto beneficiario e la causale specifica del versamento (ad esempio, oneri di urbanizzazione), mentre non deve essere riportato il riferimento ad interventi edilizi ed ai provvedimenti legislativi che attribuiscono il diritto alla detrazione e non deve essere utilizzato l’apposito modulo eventualmente predisposto per le agevolazioni dalla Banca o dall’Ufficio Postale.
Se i Comuni hanno comunque subito la ritenuta, potranno richiederne l’importo all’Amministrazione finanziaria tramite presentazione di un’ordinaria istanza di rimborso. La ritenuta eventualmente subita, inoltre, potrà essere utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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