Con Sentenza 3 ottobre 2006, n. 278, la CTP di Milano ha affermato la non sanzionabilità delle operazioni elusive qualora vi sia stato il disconoscimento dei vantaggi fiscali con conseguente recupero delle imposte o maggiori imposte dovute e degli interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo la Commissione, l’operazione elusiva non consiste in una diretta violazione di norme, ma in un aggiramento di queste; l’operazione, pertanto, è, di per sé, lecita e quindi non integra i presupposti per l’applicazione di sanzioni. Inoltre, lo stesso disconoscimento dei vantaggi fiscali ottenuti mediante l’operazione che sarebbe, comunque, legittima, con il conseguente recupero delle imposte da parte dell’Amministrazione finanziaria, costituisce una “giusta e sufficiente” sanzione.
Fonte: www.seac.it
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