Con Risoluzione 18 agosto 2009, n. 226, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicazione della cosiddetta “participation exemption” (PEX) di cui all’articolo 87, TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, detto regime agevolato, che comporta l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, è applicabile soltanto in presenza di una effettiva e concreta attività commerciale.
Pertanto, l’agevolazione non risulta applicabile qualora la plusvalenza derivi dalla cessione di una partecipazione in una società che si occupa esclusivamente della semplice gestione di un marchio e, per tale attività, percepisce solo delle “royalty“.
Fonte: www.seac.it
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