Con Parere 22 marzo 2007, n. 14, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antieulisve si è espresso in merito alla deducibilità dei costi sostenuti nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Black list).
Nel caso oggetto di istanza, una società italiana acquista prodotti da un fornitore residente ad Hong Kong in quanto praticante prezzi molto convenienti, sia rispetto ad altri fornitori, sia rispetto ad un’eventuale produzione in proprio degli stessi prodotti.
Secondo il Comitato, la giustificazione economica richiesta dall’art. 110, TUIR, ai fini della deduciblità dei costi è provata non solo dalla effettiva convenienza dei prezzi praticati dal rivenditore, ma anche dalla concreta dimostrazione che questi svolga effettivamente la suddetta attività commerciale secondo quanto riportato dal sito Internet di una società di informazioni commerciali.
Fonte: www.seac.it
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