Con Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 398, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione, da parte di una società di capitali che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, della partecipazione detenuta in una società di persone, ai sensi dell’art. 68, comma 6, TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il costo fiscale della partecipazione in un “soggetto trasparente”, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ancora ammortizzato, deve poi essere ulteriormente:
- aumentato dei redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata;
- diminuito degli utili distribuiti se prodotti in regime di trasparenza.
L’Agenzia ha, infatti, sottolineato che la finalità della norma in esame è quella di evitare che i redditi già tassati e le perdite già dedotte, possano essere tassati/dedotte nuovamente in sede di cessione della partecipazione.
Fonte: www.seac.it
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