Con la Circolare n. 7 del 19 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli già forniti con la Circolare del 4 agosto 2004) in merito all’istituto delle partecipazioni esenti previste dall’articolo 87 del TUIR (cosiddette participation exemption).
Nella Circolare, viene ricordato che l’istituto in questione persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni. Tale regime, inoltre, è volto ad eliminare il divario tra ricchezza statica, la cui tassazione può essere sempre rinviata, e ricchezza dinamica oggetto, invece, di imposizione con cadenza periodica.
L’applicazione dell’istituto dipende dal verificarsi di precise condizioni.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare:
– il concetto di esercizio di impresa commerciale;
– il requisito della commerciabilità in caso di impresa in fase di start up;
– il rapporto tra la fase di start up ed il requisito della commerciabilità;
– le imprese immobiliari di gestione in relazione al cosiddetto principio di “prevalenza”;
– l’individuazione del requisito di commerciabilità in presenza dell’esercizio congiunto di attività commerciali e non commerciali;
– i rapporti tra disciplina della partecipation exemption e le società non operative;
– l’applicazione dell’articolo 87, comma 5, del TUIR in presenza di holding;
– il periodo di ininterrotto possesso in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni;
– i criteri di movimentazione delle partecipazioni confluite in uno stesso comparto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.