Con Risoluzione 26 aprile 2010, n. 33, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap degli enti che svolgono attività creditizia, stabilendo che questi ultimi devono seguire le stesse regole dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, a prescindere dalla modalità di redazione del bilancio.
In particolare, tali enti devono riclassificare il bilancio in base a quanto previsto nell’articolo 6, D.Lgs. n. 446/1997, sommando le voci del conto economico corrispondenti al:
- margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;
- altre spese amministrative per un importo pari al 90%.
Fonte: www.seac.it
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