Con Risoluzione 5 novembre 2009, n. 275, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della tassazione delle prestazioni previdenziali liquidate in capitale ad un soggetto iscritto a una forma pensionistica in data anteriore al 31 dicembre 2000, la base imponibile deve essere considerata al lordo dei rendimenti finanziari maturati fino a quella data.
In particolare, dalla base imponibile della prestazione previdenziale devono essere sottratti solo i rendimenti finanziari corrispondenti al montante maturato dal 1º gennaio 2001.
Secondo l’Agenzia, infatti, non si realizza una doppia imposizione sui rendimenti maturati fino al 2000 in quanto le somme sono tassate:
- dapprima, come redditi di capitale in capo al fondo;
- in fase di erogazione, come componenti della prestazione pensionistica.
Fonte: www.seac.it
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