Con Sentenza 11 novembre 2009, n. 23852, la Corte di Cassazione ha stabilito che le presunzioni bancarie, che ammettono prova contraria da parte del soggetto passivo, consentono di individuare tutti i movimenti di un conto corrente riconducibili al contribuente.
Tuttavia, i versamenti in banca da parte di un lavoratore dipendente non possono essere considerati automaticamente come fonte di reddito da lavoro autonomo, dal momento che i movimenti bancari non possono essere sufficienti a giustificare da soli l’accertamento a carico del contribuente: sarà onere dell’Amministrazione finanziaria fornire ulteriori elementi a sostegno della propria tesi.
Fonte: www.seac.it
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