Con Circolare 14 aprile 2010, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla gestione del contenzioso tributario relativo agli accertamenti basati sugli studi di settore.
In particolare, è stata evidenziata la centralità del contraddittorio con il contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che confermano sostanzialmente l’orientamento dell’Agenzia già espresso in precedenti documenti di prassi.
Tale principio prevede che solamente a seguito dell’avvio della fase di contraddittorio con il contribuente è possibile legittimare l’accertamento derivante dalla verifica di uno scostamento della dichiarazione del contribuente medesimo dai valori “standard” elaborati dallo studio di settore.
Ne deriva che in caso di mancata attivazione del contraddittorio da parte dell’Agenzia, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risultano viziati. La Circolare precisa che in questo caso gli uffici locali sono invitati ad abbandonare la lite.
Fonte: www.seac.it
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