Con Risoluzione 22 agosto 2007, n. 232, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che un contratto di costruzione e gestione di un complesso immobiliare in base ad un contratto di project financing non può derogare al principio di competenza di cui all’art. 109, TUIR e quindi alla stretta correlazione tra ricavi e costi.
Nel caso oggetto di interpello, una società realizza un complesso di uffici comunali; durante il periodo di costruzione le parti stabiliscono, oltre al pagamento dei canoni e dei contributi, anche la cessione di un terreno sul quale costruire un altro edificio; la società vorrebbe contrapporre i costi per la costruzione degli uffici comunali ai ricavi per la vendita dell’altro edificio in quanto entrambe le attività sono inquadrabili in un unico progetto.
Secondo l’Agenzia, la corretta applicazione del principio di competenza richiede che i costi relativi ad un’attività siano necessariamente correlati ai ricavi conseguiti dalla medesima attività, e non da altre operazioni.
Fonte: www.seac.it
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