L’articolo 37, comma 3, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto che relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente all’entrata in vigore del medesimo Decreto (4 luglio 2006), l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il predetto termine (ossia il 31 ottobre 2006).
Al fine di consentire l’utilizzo del maggior termine disposto per l’adeguamento, con Risoluzione 19 settembre 2006, n. 104, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
· “4727”, denominato “Irpef – Adeguamento studi di settore”;
· “2119”, denominato “Ires – Adeguamento studi di settore”;
· “3811”, denominato “Irap – Adeguamento studi di settore”.
La Risoluzione in esame non fornisce tuttavia istruzioni in merito al versamento delle addizionali, dei contributi previdenziali, né con riferimento agli acconti IRPEF, IRES e IRAP.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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