Con la Risoluzione n. 107 del 14 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione del recupero da parte degli intermediari delle eventuali eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria prevista dalla normativa in materia di “scudo fiscale”.
Il problema si è posto in quanto la procedura di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero si è conclusa nel mese di aprile 2010 e, quindi, non vi sono ulteriori versamenti da effettuare relativamente all’imposta straordinaria dovuta nell’ambito della procedura medesima.
L’Agenzia ha affermato che gli intermediari possono recuperare le eccedenze di versamento effettuandone la relativa compensazione tramite modello F24. E ciò sia nel caso in cui l’eccedenza di versamento si sia verificata per effetto della restituzione d’imposta da parte dell’intermediario al contribuente, sia nel caso l’eccedenza dipenda da meri errori di versamenti.
Di tali compensazioni dovrà essere data evidenza nel modello del sostituto d’imposta (modello 770).
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