La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11158 del 10 maggio 2013, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale nella quale era stata, invece, accolta la tesi dei contribuenti.
Questi avevano impugnato un avviso di accertamento emesso in rettifica della dichiarazione dei redditi. In particolare, la rettifica riguardava il maggior reddito da fabbricati derivante dall’omessa denuncia dell’importo dei canoni di due contratti di locazione. I contribuenti sostenevano che l’importo di tali canoni di locazione doveva essere escluso dal reddito, in quanto i canoni non erano stati percepiti a causa dell’inadempimento del conduttore. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto tale tesi.
I giudici d’appello avevano sostenuto che nel periodo nel quale i contratti di locazione erano ancora vigenti e non erano stati corrisposti i relativi canoni, doveva rimanere applicabile la regola generale della rendita catastale.
La Suprema Corte ha ritenuto non corretta giuridicamente tale conclusione.
La Corte, a tal proposito, ha richiamato una propria recente pronuncia del 2012, nella quale, superando un precedente contrario, è stato affermato che la mancata percezione del canone di locazione, per morosità del conduttore, non ne impedisce l’assoggettamento all’imposta sui redditi fino al momento in cui non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione.
La Corte di Cassazione ha espresso la volontà di dare continuità all’orientamento richiamato. In particolare, è stato precisato che i canoni non corrisposti, fin quando il contratto di locazione è in essere, sono comunque rilevanti ai fini del computo della base imponibile qualora si discuta, come nel caso di specie, del reddito fondiario, il quale concorre alla formazione del reddito globale in correlazione con la mera titolarità del diritto reale sul bene immobile locato.
Questa situazione deve essere distinta da quella in cui si discute di redditi diversi, derivanti da contratti di locazione, stipulati da persona non proprietaria, né titolare di redditi reali.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.