L’Agenzia delle Entrate fornisce, con Risoluzione 14 dicembre 2006, n. 140, chiarimenti sull’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali ai contribuenti che, nel triennio precedente, hanno esercitato un’attività agricola.
L’Amministrazione afferma che chi esercita un’attività agricola, nei limiti dell’art. 32, TUIR, può in qualsiasi momento beneficiare delle agevolazioni in commento. Questo perché, ai sensi dell’art. 13, Legge n. 388/2000, sono esclusi solo coloro che, nel triennio precedente, hanno percepito redditi di lavoro autonomo o d’impresa, e non anche chi ha percepito redditi agrari.
Fonte: www.seac.it
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