Nella Risoluzione n. 54 del 18 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito al regime di tassazione applicabile ai partecipanti ai fondi immobiliari di diritto italiano, introdotto dall’articolo 32 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
La nuova disciplina ha previsto per i fondi diversi da quelli istituzionali, l’applicazione di un particolare trattamento fiscale ai partecipanti, diversi dagli investitori istituzionali, che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 % del valore del fondo medesimo. In particolare, tale trattamento fiscale comporta l’imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione.
Invece, per gli investitori istituzionali e per gli investitori che detengono una quota di partecipazione al fondo inferiore o uguale al 5 %, resta ferma l’applicazione del regime di tassazione previsto dal Decreto Legge n. 351 del 2001, in base al quale è applicata la ritenuta del 20 % sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e sui proventi conseguiti in sede di riscatto o di liquidazione delle quote.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 18 luglio, ha precisato che rientrano tra gli investitori istituzionali gli Stati e gli enti pubblici esteri costituiti nei Paesi inclusi nella “white list” ed i soggetti corrispondenti a quelli italiani assoggettati a forme di vigilanza prudenziale (come gli organismi di investimento collettivo del risparmio o gli enti di previdenza obbligatoria), istituiti nei medesimi Paesi.
Sono investitori istituzionali anche i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 % dagli investitori istituzionali. Tali veicoli possono essere costituiti sia in Italia sia all’estero in Paesi che consentano uno scambio di informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e che siano comunque inclusi nella “white list”.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato il regime di non imponibilità applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da: fondi pensione ed organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, enti ed organismi internazionali istituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali od organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.
Il regime speciale riguarda anche il caso nel quale i predetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l’investimento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.