Con Circolare 4 marzo 2010, n. 8, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di riallineamento dei valori contabili e fiscali (ex D.L. n. 185/2008) specificando che l’opzione per l’imposta sostitutiva sulle differenze da principi contabili internazionali può essere esercitata anche con una dichiarazione integrativa da presentare entro il 30 settembre 2010.
Benché l’Amministrazione finanziaria precisi che la dichiarazione integrativa non costituisce uno strumento utilizzabile a posteriori per modificare scelte già effettuate dal contribuente (ad esempio modifica della tassazione delle plusvalenze), consente invece tale operazione nel caso in oggetto, in quanto la non compilazione del quadro RQ non è considerata come scelta di non avvalersi del riallineamento.
Inoltre, la Circolare chiarisce anche le modalità di deduzione dell’avviamento iscritto con rilevanza fiscale, qualora l’azienda faccia parte di successivo conferimento. Nello specifico:
- il conferente che ha affrancato il valore dell’avviamento secondo le disposizioni del regime di riallineamento (articolo 15, comma 10, D.L. n. 185/2008), deve continuare a dedurre “per noni” il valore fiscale dell’avviamento “cancellato;
- diversamente, il conferente che si è avvalso di altre disposizioni (articolo 176, comma 2-ter, TUIR, ovvero artt. 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis, TUIR) e successivamente ha effettuato un’operazione di conferimento di azienda, deve continuare a dedurre “per diciottesimi” il valore fiscale dell’avviamento.
Fonte: www.seac.it
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