La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 luglio 2004, n. 13194, in materia di ritenute IRPEF ha chiarito che l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, deve essere presentata dal contribuente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il concessionario dove è stato eseguito il versamento.
La presentazione ad una Direzione incompetente territorialmente impedisce la formazione del provvedimento negativo e rende improponibile il ricorso.
Fonte: www.seac.it