Con Provvedimento 4 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con le relative istruzioni per l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP (articolo 6, D.L. n. 185/2008).
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2009, e può essere inoltrata utilizzando il prodotto di gestione denominato “RimborsodaIrap”, disponibile sul sito dell’Agenzia.
Per quanto riguarda le scadenze fissate per la presentazione, le suddette istanze di rimborso devono essere presentate:
- entro i 60 giorni successivi alla data di attivazione della procedura telematica (12 giugno 2009), per i versamenti per i quali il termine di 48 mesi di cui all’articolo 38, D.P.R. n. 602/1973 cade nel periodo compreso tra il 29 novembre 2008 e il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione;
- entro 48 mesi dalla data del versamento, per i versamenti per i quali il termine di 48 mesi di cui all’articolo 38, D.P.R. n. 602/1973 cade dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (12 giugno 2009);
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica (12 giugno 2009), per le istanze relative a domande già presentate al 29 novembre 2008.
Fonte: www.seac.it
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