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Novità Irpef - Ires
16 Aprile 2011

Rinegoziazione dei mutui: sono detraibili anche gli interessi passivi sui conti di finanziamento accessori.

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Con la Risoluzione n. 43 del 12 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito postole dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) riguardo alla detraibilità ai fini Irpef degli interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento accessorio, ossia quel conto sul quale vengono addebitate le differenze tra gli importi delle rate dovute secondo il piano di ammortamento originario e quelli che risultano dalla rinegoziazione dei mutui da tasso variabile a tasso fisso (mutui stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale).

Nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è stato evidenziato come la finalità della rinegoziazione dei mutui in questione sia quella di consentire al mutuatario in difficoltà a causa della crisi di corrispondere una rata del mutuo che non sia più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse.

L’apertura di un conto di finanziamento accessorio rispetto al contratto di mutuo originario può considerarsi, quindi, come fiscalmente neutrale.

L’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che sono detraibili gli interessi passivi risultanti dal piano di ammortamento originario, anche se corrisposti mediante il conto corrente accessorio, così come sono detraibili gli interessi passivi derivanti dal conto corrente accessorio, nei limiti di legge (4.000 Euro).

Gli istituti bancari, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare sia l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario, sia l’importo degli interessi risultanti dal conto accessorio.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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