Con la circolare del 6.2.2001 n. 13, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata delle modifiche recate all’art. 1 della Legge 449/1997, dall’art. 2, comma 2, della Legge 388/2000.
Le disposizioni hanno in oggetto le agevolazioni Irpef sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si agevolano, quindi, sia le opere che tendono ad eliminare le barriere architettoniche, sia anche quegli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non tecnicamente configurabili tra le prime
L’agevolazione Irpef, che ricordiamo è del 36%, è esteso anche a quelle opere che intendano far fronte ad atti ritenuti penalmente illeciti da parte di terzi (ad esempio quelle opere di sicurezza contro i furti come porte blindate, casseforti ecc.).
Anche le misure di prevenzione contro gli infortuni domestici, non prescritti dalla normativa, godono ora delle agevolazioni.
Non sono agevolabili: il semplice acquisto di strumenti intesi a favorire la mobilità interna ed esterna e la comunicazione; il semplice acquisto di apparecchiature od elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza.