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Novità Irpef - Ires
7 Settembre 2013

Ritenute d’acconto erroneamente subite dai nuovi contribuenti minimi: individuate le modalita’ per indicarle in dichiarazione.

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Nella Risoluzione n. 55 del 5 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle problematiche relative all’applicazione delle ritenute d’acconto sui compensi percepiti dai soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, introdotto dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Le ipotesi sottoposte all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sono state, in particolare, quelle dei compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime contabile, dei compensi erogati nel 2012 in relazione a fatture emesse negli anni precedenti con applicazione della ritenuta prevista dal precedente regime dei minimi, delle indennità di maternità corrisposte dalle Casse di Previdenza e dall’Inps.

L’Agenzia delle Entrate ha rinviato ai chiarimenti forniti nella precedente Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013, relativa alle ritenute applicate erroneamente dalle banche ai bonifici connessi a interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico (newsletter Misterfisco dell’8 luglio 2013). Quei chiarimenti, infatti, valgono per tutte le ipotesi nelle quali sia state subite erroneamente delle ritenute nel 2012 dai contribuenti che beneficiano del nuovo regime dei contribuenti minimi.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in alternativa alla presentazione delle istanze di rimborso, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in questione nell’Unico Persone Fisiche 2013, purché tali ritenute siano state regolarmente certificate dai sostituti d’imposta.

In particolare, dovrà essere inserito il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” del frontespizio della dichiarazione. Le ritenute complessivamente subite dovranno essere indicate nel rigo RS33, colonna 2, e dovrà essere utilizzato esclusivamente il primo modulo del quadro RS. La colonna 1 non dovrà essere compilata.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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