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30 Luglio 2011

Rivalsa degli agenti: l’Agenzia delle Entrate indica il corretto trattamento fiscale.

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Nella Circolare n. 35 del 27 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale della cosiddetta “rivalsa degli agenti” operata dalle compagnie di assicurazione sugli agenti che subentrano ad altri nel rapporto di agenzia. Si tratta, in particolare, della rivalsa che viene esercitata dalle compagnie verso l’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente che ha cessato il rapporto di agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, basandosi sulle raccomandazioni dell’Isvap, ha affermato che le indennità erogate dalle compagnie di assicurazione agli agenti uscenti, per la parte soggetta a rivalsa, e l’importo di tali indennità corrisposto dagli agenti subentranti, oggetto di rivalsa, hanno, dal punto di vista contabile, natura patrimoniale e, quindi, non vengono indicati nel conto economico.    

Le imprese di assicurazione dovranno imputare a conto economico solo l’eventuale quota di indennità che eccede la parte soggetta a rivalsa, che rappresenta il costo effettivamente sostenuto dalle imprese.

Riguardo all’aspetto fiscale, gli elementi patrimoniali ed i componenti di reddito devono essere assunti ai fini tributari così come rappresentati in bilancio. Ciò comporta la non imputabilità quali proventi e la non deducibilità quali costi delle indennità in questione. La disciplina fiscale di riferimento, infatti, precisa l’Agenzia, non contiene alcuna norma che imponga di rettificare il dato di bilancio, né emergono altri elementi di valutazione che possano portare a disattendere le modalità di contabilizzazione imposte dall’Isvap.

La parte di indennità eventualmente non soggetta a rivalsa, ossia la quota che rimarrà a carico della compagnia di assicurazione, invece, risultando, come detto, imputata a conto economico, rileverà anche fiscalmente sul piano reddituale.

   
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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