Con la Risoluzione 25 luglio 2006, n. 94, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo i chiarimenti forniti nella Circolare n.18/2006, in materia di rivalutazione delle aree fabbricabili da parte delle imprese, ha precisato che condizione necessaria per poter usufruire della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2006, commi 473-475, è che il terreno risulti inserito come fabbricabile in un piano regolatore generale adottato dal Comune al 31 dicembre 2004.
Pertanto un’impresa che possieda un’area non fabbricabile iscritta fra le immobilizzazioni materiali nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, in relazione alla medesima, ricorrendone i presupposti, può beneficiare della rivalutazione generale dei beni d’impresa, prevista dai commi 469 e seguenti, Finanziaria 2006 (imposta sostitutiva del 6%).
Fonte: www.seac.it
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