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Novità Irpef - Ires
15 Settembre 2012

Robin Tax: precisate le modalita’ di recupero delle eccedenze a credito in caso di periodo di non assoggettamento.

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Nella Risoluzione n. 87 del 14 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di chiarimento in merito alle modalità di recupero dell’eccedenza a credito relativa alla maggiorazione all’Ires, prevista dall’articolo 81 del Decreto Legge n. 112 del 2008 (cosiddetta “Robin Tax”), per una società che nel 2011 non è stata assoggettata alla maggiorazione medesima, e che quindi non è tenuta a compilare l’apposita sezione XI-A del quadro RQ del modello Unico 2012.

L’Agenzia delle Entrate ha, in tale sede, precisato che la sezione II del quadro RX del modello Unico (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione) è riservata alla gestione delle eccedenze e dei crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo.

Le eccedenze indicate in questa sezione possono essere richieste a rimborso oppure possono essere compensate “orizzontalmente” fino alla presentazione della successiva dichiarazione. Le eccedenze così indicate possono essere anche cedute alla società consolidante ai fini della compensazione dell’Ires dovuta, nell’ambito della tassazione di gruppo.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, quindi, se la società istante vuole utilizzare nei modi predetti l’eccedenza a credito maturata nel periodo precedente, occorre che la indichi nella sezione II del quadro RX, senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ, relativa all’addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica, non essendo più assoggettata alla maggiorazione in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che se il contribuente prevede di essere nuovamente assoggettato alla maggiorazione nei periodi d’imposta successivi, e vuole mantenere la possibilità di utilizzare l’eccedenza per ridurre la maggiorazione eventualmente dovuta in futuro, potrà continuare ad indicare l’eccedenza medesima nella sezione XI-A del quadro RQ.

In quest’ultimo caso, non dovrà essere barrata la casella denominata “Addizionale Ires” posta nel frontespizio della dichiarazione (in quanto, per il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, la maggiorazione all’Ires non è dovuta), mentre dovranno essere compilate le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (qualora vi sia un’eccedenza compensata nel modello F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43.

L’importo indicato nella colonna dell’imposta a credito dovrà essere riportato nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello Unico compilato dalla società per il 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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