L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 105/E del 30 luglio 2004, è intervenuta per fornire alcune precisazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs n. 241/1997, per quanto concerne le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In particolare l’Agenzia sancisce il principio secondo cui la sanzione per omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti abilitati, debba applicarsi a ogni singola dichiarazione contenuta nel file telematico d’invio e non al solo file informatico.
Fonte: www.seac.it