Con Circolare 4 maggio 2009, n. 4, l’Ungdc ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d’impresa qualora manchi la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta (principio sancito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 68).
Questi alcuni dei principali principi evidenziati dalla citata Circolare:
- libertà dei mezzi di prova ai fini dello scomputo, qualora il sostituito sia incolpevolmente privo della certificazione;
- inammissibilità della responsabilità solidale fra sostituto e sostituito in caso di mancata certificazione.
Fonte: www.seac.it
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