Con Circolare 2 dicembre 2009, n. 52, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di scudo fiscale fornendo ulteriori chiarimenti riguardo ai termini entro cui possono essere completate le operazioni di emersione delle attività detenute all’estero in presenza di cause ostative.
Per l’Agenzia delle Entrate le peculiarità dell’ordinamento giuridico in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento della Repubblica di san Marino che “rallentano” le operazioni di rimpatrio, possono essere considerate come “cause ostative” che autorizzano a procrastinare gli adempimenti oltre il 15 dicembre 2009.
Pertanto, solo per la Repubblica di San Marino, è ammesso che le operazioni di rimpatrio (unica modalità per aderire alla sanatoria) possano essere completate sì oltre il 15/12/2009, ma entro la data del 30 giugno 2010 (anziché alla data del 31 dicembre 2010).
Fonte: www.seac.it
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