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Novità Irpef - Ires
28 Settembre 2013

Societa’ di capitali colpite dal sisma del maggio 2012: il differimento del termine per l’approvazione del bilancio ha delle conseguenze sui termini dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

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Con la Risoluzione n. 59 del 25 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti della posticipazione, decisa con delibera del Consiglio dei Ministri del gennaio 2013, del termine per la presentazione dei bilanci delle società di capitali delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, che hanno subito danni in conseguenza di esso.

Le società in questione potranno versare il saldo dell’Ires e dell’Irap entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 %.

Inoltre, le società medesime dovranno effettuare il versamento della prima rata degli acconti dell’imposta sui redditi e dell’Irap entro i termini suddetti, relativi al versamento del saldo, mentre dovranno effettuare il versamento della seconda rata degli acconti nei termini ordinari, mancando una specifica disposizione in proposito.

Riguardo al termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap, esso rimane quello ordinario, anche in caso di posticipazione del termine per l’approvazione del bilancio. Quindi, il termine sarà l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nella Risoluzione, è stato precisato che il differimento dei versamenti predetti riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di società a responsabilità limitata non trasparenti iscritti negli elenchi IVS, che devono compilare il quadro RR del modello Unico PF per liquidare i contributi dovuti.

Il nuovo termine riguarderà per tali soci soltanto il versamento dei contributi previdenziali e non anche il versamento delle imposte, che dovrà avvenire nei termini ordinari.

Il differimento dei termini, infine, riguarderà tutti i soci di società di capitali trasparenti che, in assenza di un bilancio approvato dalla società, non possono conoscere l’ammontare del reddito di propria spettanza. In questi casi, i soci potranno beneficiare del differimento dei termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi limitatamente alla quota dei versamenti riguardante il reddito imputato per trasparenza alla società che può presentare il bilancio nei termini differiti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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