Con Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22781, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito di un professionista facente parte di uno studio associato deve essere assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Infatti, l’esercizio in forma associata di una professione fa presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione “di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico”; inoltre, l’intento di “avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività”, fa ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio.
Fonte: www.seac.it
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