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Novità Irpef - Ires
30 Luglio 2011

Soggetto ad Irap anche il commercialista, con un solo collaboratore, che svolge prevalentemente attivita’ di sindaco nei collegi sindacali.

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Nell’Ordinanza n. 15803 del 19 luglio 2011, la Corte di Cassazione si è occupata dell’impugnazione di una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso di un dottore commercialista avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso di somme versate a titolo di Irap. Il rimborso era stato richiesto dal contribuente professionista sul presupposto dell’inesistenza di una struttura organizzata a sostegno dell’attività professionale svolta.

Nella Sentenza impugnata era stato evidenziato che il dottore commercialista in questione svolgeva prevalentemente attività di sindaco nei collegi sindacali, che solo attraverso le proprie capacità e la propria presenza poteva procurarsi clientela e produrre reddito, che la propria attività non poteva dirsi ampliata dalla presenza di un collaboratore con meri compiti esecutivi inerenti la fissazione di appuntamenti, l’accoglimento dei clienti o il rispondere alle telefonate. Il collaboratore costituiva, infatti, secondo l’impostazione seguita dalla pronuncia impugnata, solo un mero ausilio all’attività professionale del commercialista, alla stregua del computer o dell’automezzo.

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, bocciando la linea difensiva seguita dal contribuente.

A tal proposito, ha affermato che se è vero che non sono soggetti ad Irap i redditi realizzati dal professionista nell’esercizio di alcune attività, come quella di amministratore di società o di sindaco, è anche vero che non è soggetta ad Irap solo quella parte di ricavo netto risultante dall’esercizio di quelle attività. Lo svolgimento di un’attività di sindaco nei collegi sindacali delle società non esclude che il professionista svolga attività autonomamente organizzata e, quindi, assoggettabile ad Irap, per la parte eccedente il ricavo risultante dall’esercizio dell’attività di sindaco.

Nella pronuncia della Cassazione è stato, altresì, evidenziato come l’Amministrazione finanziaria avesse correttamente verificato la sussistenza della circostanza, l’unica rilevante ai fini dell’applicabilità dell’Irap, dell’utilizzo da parte del contribuente di beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Tale verifica si fondava, ad esempio, sulla dichiarazione dei redditi del soggetto nella quale, alla voce “costi inerenti all’attività esercitata” veniva indicato un importo considerevole.      

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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